Valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM).
La nostra Società effettua i rilievi e la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, il Dlgs 81/08 e s.m.i (titolo VIII Capo IV art. 206) è applicabile nei casi in cui ci siano radiazioni da 0 a 300 GHz , che possano causare effetti dannosi sulla salute dei lavoratori a breve termine.
Di seguito si riportano alcune attività e/o impianti in cui potrebbero esserci radiazioni con effetti dannosi sulla salute dei lavoratori: a) sistemi di saldatura ed incollaggio, forni ad induzione industriale; b) apparati per diatermia, apparati elettromedicali operanti in radiofrequenza, macchine per risonanza magnetica NMR; c) Centrali di produzione energia elettrica e sistemi collegati; d) Misure in ambito ferroviario e trasporti di superficie; e) sistemi di telecomunicazioni wireless, stazioni radio base, trasmettitori radio TV, stazioni CB, sistemi Wifi e WiMax, impianti satellitari e ponti radio.
Nell’allegato XXXVI del Dlgs 81/08 e s.m.i sono indicati i valori limite di esposizione e i valori di azione.
Il mancato rispetto degli obblighi indicati sotto può comportare l’emissione di sanzioni e, in particolare:
- Art. 209 c.1
Se il datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, non valuta e, quando necessario, non misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. (arresto da tre a sei mesi e/o ammenda da 2500 a 6400 euro)
- Art. 209 c.4
Se il datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, non presta attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1)interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; h) sorgenti multiple di esposizione; i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. (arresto da tre a sei mesi e/o ammenda da 2000 a 4000 euro)
- Art. 209 c.5
Se il datore di lavoro non precisa, nel documento di cui all’art. 28, le misure di prevenzione e protezione adottate. (arresto da tre a sei mesi e/o ammenda da 2500 a 6400 euro)
- Art. 210 c.2
il datore di lavoro, non indica con apposita segnaletica, i luoghi dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici. (arresto da due a quattro mesi e/o ammenda da 750 a 4000 euro)
- Art. 210 c.3
Se il datore di lavoro, non adotta misure immediate e/o non individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione nei luoghi dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici. (arresto da due a quattro mesi e/o ammenda da 750 a 4000 euro)